I VANTAGGI DELLA DETRAZIONE FISCALE AL 50%
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Presentazione
Fino al 31 dicembre 2019 si può approfittare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge italiana e ottenere una detrazione del 50% sull’installazione di sistemi per la schermatura solare.
Un’occasione imperdibile per impreziosire la propria abitazione con un prodotto che protegge dalla luce e contribuisce a mantenere la temperatura interna ideale.
La pubblicazione di nuovi decreti/disposizioni ministeriali all’Ecobonus 2019 potrebbero modificare il contenuto della presente guida.
Indice
Che cos’è la detrazione fiscale?. 1
Quali immobili ne sono inclusi?. 1
Chi può usufruirne?. 2
Quali schermature solari rientrano nella schermatura?. 2
Quali spese sono ammissibili?. 3
Quale documentazione deve presentare il fruitore della detrazione?. 3
Quale documentazione deve fornire il rivenditore?. 4
Focus: fruitori della detrazione. 4
Focus: fattore solare (g tot). 5
Link per approfondimenti 5
1. Che cos’è la detrazione fiscale?
Secondo la legge di stabilità del 2018 le schermature solari rientrano negli interventi di riqualificazione degli edifici esistenti e come tali godono di una detrazione fiscale del 50%.
La detrazione fiscale è una diminuzione delle imposte dovute perché, nel caso specifico, sono state sostenute delle spese destinate a migliorare l’efficienza energetica di edifici esistenti fino ad un massimo totale di spesa di 120.000 € posa inclusa, destinati esclusivamente alle schermature solari; è quindi possibile detrarre fino ad un massimo di 60.000 € per unità immobiliare pari al 50% dell’investimento.
Sono detraibili le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.
La detrazione consiste in 10 quote annuali di pari importo, attraverso una detrazione dall’imposta sui redditi che può essere fatta valere sull’IRPEF per le persone fisiche o sull’IRES (per soggetti con reddito di impresa).
2. Quali immobili ne sono inclusi?
Installazioni ex novo o sostituzioni complete di schermature solari su edifici residenziali (o parti di essi) di qualsivoglia categoria catastale purché riscaldati;
Edifici (o parti di essi) destinati all’attività di impresa o all’attività professionale (quindi anche ristoranti, alberghi o altre attività commerciali);
Edifici che alla data della richiesta di detrazione, siano “esistenti” ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
In sintesi gli immobili oggetto di posa di schermature solari devono essere esistenti e l’esistenza deve essere provabile attraverso l’iscrizione al catasto o richiesta in corso, oppure attraverso il pagamento di tassa ICI o IMU se dovute.
NE SONO ESCLUSI
Gli immobili in costruzione o interventi assimilabili come gli ampliamenti.
3. Chi può usufruirne?
I contribuenti, residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto dell’intervento.
I titolari di reddito d’impresa possono dedurre fiscalmente la quota di ammortamento della spesa sostenuta al netto dell’IVA (detraibile) ed inoltre beneficiare della presente detrazione.
persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
i titolari di diritto reale sull’immobile
i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
gli inquilini
coloro che hanno l’immobile in comodato
i contribuenti che conseguono reddito d’impresa
le associazioni tra professionisti
gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
RIASSUMENDO:
Tutti i contribuenti (compresi gli esercenti arti o professioni) residenti o non residenti che abbiano un reddito su cui pagare le imposte (IRPEF o IRES).
Il beneficio è eventualmente trasferibile in caso di cessione del fabbricato; resta in capo al conduttore in caso di cessazione del contratto di locazione; è trasmissibile agli eredi che mantengano la detenzione del bene in caso di decesso (Per maggiori approfondimenti si rimanda a “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, febbraio 2019 – Agenzia delle Entrate”).
4. Quali schermature solari rientrano nella schermatura?
Al momento il Decreto Legislativo non pone limiti prestazionali ai prodotti e/o livelli di prestazione minimi della classe di schermatura solare e/o Fattore Solare.
Possono fruire della detrazione le tende esterne a bracci pieghevoli, a rullo, cappottine pieghevoli, ad impacchettamento e a lamelle orientabili.
PER OTTENERE LA DETRAZIONE LE SCHERMATURE SOLARI DEVONO RISPONDERE AI SEGUENTI REQUISITI FONDAMENTALI:
– è agevolabile l’installazione di sistemi di schermatura di cui all’Allegato M al DLgs 311 del 29/12/2006;
– devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente;
– devono essere a protezione di una superficie vetrata;
– possono essere installate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata;
– devono essere mobili;
– devono essere schermature “tecniche”;
– le chiusure oscuranti possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti);
– per le chiusure oscuranti sono ammessi tutti gli orientamenti;
– per le schermature solari vengono escluse quelle con orientamento NORD;
– devono possedere una marcatura CE, se prevista;
– devono rispettare le leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.
5. Quali spese sono ammissibili?
Sono ammissibili:
– fornitura e posa in opera di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti;
– eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;
– opere provvisionali e accessorie;
– spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.
> Non possono fruire dell’agevolazione gli interventi di sostituzione parziale di componenti del prodotto, quali telo, motori, manovre, ecc.
6. Quale documentazione deve presentare il fruitore della detrazione?
Il fruitore deve assicurarsi che il rivenditore emetta fattura con tutti i parametri indicati al paragrafo 6.
I privati devono provvedere al pagamento tramite le opzioni bancarie riservate ai bonifici per eco bonus “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA” (le banche hanno già predisposto una modulistica ad hoc) mentre i contribuenti titolari di reddito d’impresa sono esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale, ad eccezione delle imprese in contabilità semplificata con regime per cassa e chi ha optato ai sensi dell’art. 18 c. 5 DPR 600/73 per i quali
ricavi e spese rilevano ai fini fiscali in base alla data di registrazione della fattura (tali soggetti dovranno quindi pagare con bonifico; vedi Risposta ad interpello all’Agenzia Entrate del 23 ottobre 2018 n. 46).
L’importo della fattura verrà accreditato al rivenditore, con una trattenuta dell’8% sull’imponibile della fattura (IVA 22% esclusa), che costituirà un suo credito di imposta.
Indicare nel bonifico:
– il codice fiscale del singolo o di tutti i beneficiari della detrazione
– i riferimenti alla normativa vigente (causale L. 296/06 e L. 190/2014)
– i riferimenti dell’unità immobiliare (via ecc.)
– il numero di partita IVA o il Codice Fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico.
DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL’ENEA:
“Scheda descrittiva dell’intervento”, da trasmettere esclusivamente compilando l’apposito modello del sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori (per il 2019: http://ecobonus2019.enea.it), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo
delle opere (si rimanda per l’approfondimento alla consultazione del vaemecum dell’ENEA).
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE DEL CLIENTE
Di tipo tecnico:
– certificazione del fornitore (o produttore o assemblatore) che attesti il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra (vedere paragrafo 7 “dichiarazione del fabbricante”).
E inoltre:
– originale della documentazione inviata all’ENEA, debitamente firmata;
– schede tecniche dei componenti, manuale uso con dichiarazione CE e dichiarazione di corretta posa compilata e dichiarazione del fabbricante.
Di tipo amministrativo:
– fatture relative alle spese sostenute.
– ricevuta del bonifico bancario o postale, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione e i dati del beneficiario del bonifico;
– ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.
Presentare copia della documentazione al proprio consulente fiscale (commercialista o CAAF) e conservarla per almeno 10 anni (non ci sono comunicazioni da fare all’Agenzia delle Entrate prima
di iniziare i lavori e neanche in caso di prosecuzione dei lavori oltre l’anno in cui sono iniziati).
La documentazione può essere redatta anche dal singolo utente.
7. Quale documentazione deve fornire il rivenditore?
Il rivenditore deve emettere fattura con i seguenti riferimenti:
Nome e tipo di prodotto.
Se ci sono più intestatari la fattura deve essere cointestata.
Dichiarazione che il prodotto è conforme a «Schermature solari 311/2006 allegato M».
Riportare eventualmente il riferimento alla L. 296/06 e L. 190/2014.
g tot relativo ad ogni singola schermatura solare (classe di prestazione energetica) secondo la norma EN 14501 (vedere focus g tot, paragrafo 9).
Unità di misura e relativi metri quadri.
Costo del prodotto e costo della posa.
Il rivenditore deve consegnare il manuale uso, contenente la dichiarazione CE e le caratteristiche della tenda compilando la parte della dichiarazione di corretta posa e la dichiarazione del fabbricante.
La dichiarazione CE di appartenenza della tenda alla Norma EN13561 e la dichiarazione del fabbricante attestano che il prodotto è conforme a schermature solari mobili ai sensi del D.L. 311/2006 allegato M.
8. Focus: fruitori della detrazione
L’agevolazione è ammessa entro il limite che trova nella capienza di imposta annua che possiamo individuare nella dichiarazione dei redditi. Elemento questo che suggerisce una verifica preventiva con il proprio consulente fiscale.
Si badi anche alla risoluzione 340 /2008 dell’Agenzia delle Entrate che riserva le detrazioni solo agli interventi sui fabbricati strumentali utilizzati dai titolari di reddito d’impresa.
La detrazione d’imposta 50% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge, quali ad esempio la detrazione per le ristrutturazioni edilizie.
I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale.
Non possono fruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese sostenute per interventi su immobili merce (destinati alla vendita) o su immobili concessi in locazione, poiché non sono gli utilizzatori dei beni.
Ristrutturazioni
In caso di ristrutturazione senza demolizione ma con ampliamenti, non e possibile fare riferimento al comma 344 dell art. 1 Finanziaria 2007 (riqualificazione globale dell’edificio), ma vanno applicati i singoli commi, da 345 a 347 e solo per la parte non ampliata.
9. Focus: fattore solare (g tot)
Il fattore solare g (trasmissione totale dell’energia solare) è il rapporto tra l’energia solare totale trasmessa in una stanza attraverso una finestra e l’energia solare incidente sulla finestra: g è il fattore solare del vetro. Il g tot è il fattore solare della combinazione di vetro e dispositivo di controllo solare, e caratterizza la prestazione globale d’insieme. Il fattore solare viene misurato secondo la norma EN 14501:2006 “Tende e chiusure oscuranti
– Benessere termico e visivo – Caratteristiche prestazionali e classificazione”, che classifica la prestazione di una schermatura solare in classi:
– g tot ≥ 0,50 (classe 0 – giudizio decisamente minimo),
– 0,35 ≤ g tot < 0,50 (classe 1 – giudizio minimo), – 0,15 ≤ g tot < 0,35 (classe 2 – giudizio moderato), – 0,10 ≤ g tot < 0,15 (classe 3 – giudizio buono), – g tot < 0,10 (classe 4 – giudizio ottimo). 10. Link per approfondimenti www.enea.it http://ecobonus2019.enea.it www.agenziaentrate.gov.it www.federlegnoarredo.it Si raccomanda di prendere visione del vademecum e relativi aggiornamenti al sito: www.efficienzaenergetica.enea.it